RegolamentoCapo XIV

Art. 181

Veci di comandante di Corpo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 643. In mancanza od assenza del comandante di Corpo ne fa le veci l'uffiziale superiore più anziano che sia presente, ed ove sia distaccato deve egualmente recarsi a prendere il comando, salvo trattisi di assenza di pochi giorni, in cui, come nei casi di malattia, supplirà il più anziano presente alla sede del Corpo. § 644. Chi fà le veci di comandante di Corpo acquista, riguardo alla disciplina, all'istruzione ed al servizio, i diritti e l'autorità inerenti a tal carica, e rimane autorizzato a compierne gli uffici. L'indennità di rappresentanza assegnata al comandante del Corpo, tranne i casi di momentanea malattia o di licenza ordinaria, è devoluta all'uffiziale superiore incaricato di assumere temporariamente il comando.
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Veci di comandante di Corpo. (Art. 181 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo