Regolamento›Capo XIV
Art. 181
350 / 413Veci di comandante di Corpo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 643. In mancanza od assenza del comandante di Corpo ne fa le veci l'uffiziale superiore più anziano che sia presente, ed ove sia distaccato deve egualmente recarsi a prendere il comando, salvo trattisi di assenza di pochi giorni, in cui, come nei casi di malattia, supplirà il più anziano presente alla sede del Corpo.
§ 644. Chi fà le veci di comandante di Corpo acquista, riguardo alla disciplina, all'istruzione ed al servizio, i diritti e l'autorità inerenti a tal carica, e rimane autorizzato a compierne gli uffici.
L'indennità di rappresentanza assegnata al comandante del Corpo, tranne i casi di momentanea malattia o di licenza ordinaria, è devoluta all'uffiziale superiore incaricato di assumere temporariamente il comando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-181