RegolamentoCapo XIV

Art. 185

Veci di aiutante maggiore in 1.° ed in 2.°

In vigore dal 1 giu 1864
§ 655. Le veci di aiutante maggiore in 1.° sono sempre fatte dall'aiutante maggiore in 2.° Le veci di questo, da un uffiziale subalterno a scelta del comandante del Corpo.
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Veci di aiutante maggiore in 1.° ed in 2.° (Art. 185 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo