Regolamento›Capo XIV
Art. 185
Veci di aiutante maggiore in 1.° ed in 2.°
In vigore dal 1 giu 1864
§ 655. Le veci di aiutante maggiore in 1.° sono sempre fatte dall'aiutante maggiore in 2.°
Le veci di questo, da un uffiziale subalterno a scelta del comandante del Corpo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-185