Regolamento›Capo XIV
Art. 191
Veci di caporale.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 662. Le veci di caporale in un posto, o nel comando di una pattuglia sono fatte dall'appuntato, e dal soldato più anziano del posto, o della pattuglia.
§ 663. Le veci di caporale in uno squadrone, debbono sempre esser fatte da appuntati, ed in mancanza di essi, da soldati dello squadrone approvati dal colonnello, e destinati dal capitano; è però da ritenersi, che per quanto riesce conciliabile devesi evitare di mettere soldati agli ordini di altri meno anziani di loro, e ciò tanto in servizio che in una squadra.
§ 664. Il soldato che esercita le funzioni di caporale deve sapere mantenere l'ordine, e procurare che gli uomini momentaneamente al suo comando affidati, abbiano un buon contegno, ed adempiano regolarmente al dovere loro, non dimenticando nel suo modo di comportarsi e di comandare, che questi gli devono, ed egli ha diritto di esigerne, piena subordinazione ed obbedienza, impartendo loro i suoi ordini in modo dignitoso e conveniente, e guardandosi soprattutto dal provocare con un disdicevole contegno atti d'insubordinazione e di indisciplina.
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