Regolamento›Titolo TERZO
Art. 193
Quali mancanze sono soggette a castighi disciplinari.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 667. Sono represse a norma delle seguenti disposizioni le infrazioni che i militari commettano ai regolamenti militari e agli ordini superiori, e le negligenze nell'adempimento del proprio dovere, sempre che non costituiscano reati punibili a tenore della legge penale.
§ 668. Sono in egual modo represse le mancanze ai doveri di cittadino, od anche dell'uomo privato, quando possano turbare l'ordine pubblico generare scandalo, o recare sfregio al decoro del grado, o della divisa militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-193