RegolamentoTitolo TERZO

Art. 193

Quali mancanze sono soggette a castighi disciplinari.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 667. Sono represse a norma delle seguenti disposizioni le infrazioni che i militari commettano ai regolamenti militari e agli ordini superiori, e le negligenze nell'adempimento del proprio dovere, sempre che non costituiscano reati punibili a tenore della legge penale. § 668. Sono in egual modo represse le mancanze ai doveri di cittadino, od anche dell'uomo privato, quando possano turbare l'ordine pubblico generare scandalo, o recare sfregio al decoro del grado, o della divisa militare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-193

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Quali mancanze sono soggette a castighi disciplinari. (Art. 193 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo