Regolamento›Capo II
Art. 198
Del rimprovero.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 690. Danno motivo al rimprovero le ommissioni, e le mancanze di poco rilievo per effetto di negligenza, di dimenticanza, od altra causa escludente malizia od insubordinazione.
Porgono pia specialmente motivo di rimprovero al gran rapporto l'abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri, e la recidività abituale; tale punizione può, a seconda delle circostanze, esser sussidiaria agli arresti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-198