RegolamentoCapo II

Art. 202

Arresti in una fortezza.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 701. Gli arresti in una fortezza sono inflitti per le mancanze più gravi, e quando gli altri mezzi di correzione sieno riusciti inefficaci. Essi saranno menzionati sullo specchio di condotta. L'uffiziale così punito è accompagnato, alla sua destinazione da altro uffiziale comandato, a cui consegna, partendo, la propria sciabola, che viene poi rimessa al comandante della fortezza, e restituita all'uffiziale punito quando sia posto in libertà. Egli deve rimanere quindi nella camera che gli è assegnata, salvo in quelle ore di giorno in cui gli fosse permesso d'uscirne, senza però mai oltrepassare il recinto della fortezza. § 702. Qualora fosse punito per debiti vien sottoposto, durante la sua detenzione, alla ritenenza del quarto del suo stipendio per estinguere o diminuire i suoi debiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-202

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Arresti in una fortezza. (Art. 202 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo