Regolamento›Capo II
Art. 202
Arresti in una fortezza.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 701. Gli arresti in una fortezza sono inflitti per le mancanze più gravi, e quando gli altri mezzi di correzione sieno riusciti inefficaci.
Essi saranno menzionati sullo specchio di condotta. L'uffiziale così punito è accompagnato, alla sua destinazione da altro uffiziale comandato, a cui consegna, partendo, la propria sciabola, che viene poi rimessa al comandante della fortezza, e restituita all'uffiziale punito quando sia posto in libertà.
Egli deve rimanere quindi nella camera che gli è assegnata, salvo in quelle ore di giorno in cui gli fosse permesso d'uscirne, senza però mai oltrepassare il recinto della fortezza.
§ 702. Qualora fosse punito per debiti vien sottoposto, durante la sua detenzione, alla ritenenza del quarto del suo stipendio per estinguere o diminuire i suoi debiti.
Storico versioni
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