RegolamentoCapo III

Art. 206

Militari consegnati.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 710. La consegna in quartiere può essere inflitta da qualunque superiore, e la sua durata è determinata dal superiore che l'ha inflitta, se, aiutante maggiore in 1.° o capitano, od uffiziale a questo superiore, negli altri casi dal comandante dello squadrone rispettivo. § 711. I militari consegnati in quartiere non possono uscirne che per motivi di servizio, e non sono esclusi da servizio alcuno. L'uffiziale di picchetto li chiama di quando in quando, per accertarsi della loro presenza, veglia perché attendano all' esercizio di punizione, ed alla nettezza dei locali del quartiere non occupati dagli squadroni, dallo stato maggiore, o dagli uffizi. § 712. Ogni caporale o soldato che sia consegnato in quartiere, vuoi essere prontamente indicato all'ufficio di maggiorità, affinché sia compreso nella nota dei consegnati da affiggersi alla porta del quartiere, modello n.° 49bis ç, e qualora non vi possa venir subito inscritto, tuttavia osserva rigorosamente il fattogli divieto. Se però non vi fosse compreso nel giorno successivo, non è più considerato come punito. Ed è anzi severamente vietato d'infliggere simile castigo senza informarne tosto l'ufficio di maggiorità. § 713. Ai soli comandanti di Corpo ed alle autorità loro superiori, non che ai comandanti di piazza e di distaccamento, è riservata la facoltà di consegnare una intiera frazione di truppa da essi dipendente. § 714. I militari puniti per cagione di debiti, per danni o guasti arrecati alle robe altrui, o per provata incuria o vendita delle proprie robe, oltre alle maggiori punizioni che incorrono, possono essere consegnati in quartiere per tutto il tempo che il comandante del Corpo giudica conveniente, anche oltre i limiti stabiliti dai §§ 704 e 705 ed intanto essere sottoposti ad una straordinaria ritenzione sulla loro paga giornaliera il cui prodotto sarà applicato alla loro massa individuale, ed impiegato, occorrendo, nell'estinzione dei loro debiti, sino a concorrenza della quota indicata al § 219.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-206

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo