Regolamento›Capo III
Art. 208
Della prigione semplice o di rigore.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 718. La prigione semplice può essere inflitta da qualunque superiore, la prigione di rigore dal solo comandante del Corpo o da altro uffiziale a lui superiore, o dal comandante della piazza se uffiziale superiore.
La durata di tali castighi è fissata dal comandante del Corpo, o da quell'uffiziale a lui superiore, o comandante della piazza che li abbiano inflitti.
Si osservano pei puniti colla prigione le stesse norme che sono pregi prescritte § 716.
§ 719. I caporali così puniti vi sono accompagnati dal sergente rispettivo di settimana ed i soldati dal caporale di settimana.
§ 720. All'ingresso nelle sale di punizione, i caporali e i soldati puniti sono visitati diligentemente per cura del comandante la guardia di polizia onde accertarsi che non ritengono armi, ferri, corde ed oggetti con cui possono far fuoco, fumare, o giuocare.
§ 721. I puniti della prigione semplice stanno rinchiusi in apposita sala, o cella, ove dormono sul tavolo, e non ne escono che per attendere ai servizi di primo turno e sono perciò iscritti in calce alla nota dei consegnati, di cui al § 712.
Per quanto è possibile, i caporali non devono esser detenuti insieme coi soldati.
§ 722. I puniti della prigione di rigore vanno esclusi da ogni servizio, e non ricevono altro vitto che la propria razione di pane, eccetto nei giorni, di giovedì e domenica, nei quali è loro corrisposto l'ordinario della truppa.
Il comandante del Corpo può concedere loro l'aumento di una mezza razione di pane nei giorni in cui non percepiscono l'ordinario, quando, giusta il pari re del medico militare, la sola razione ordinaria fosse insufficiente a nutrirli; ma in nessun caso si concederanno distribuzioni di vino ordinarie o straordinarie ch'esse siano.
Però in tempo di guerra, ed in occasione di esercitazioni campali, e simili circostanze essi ricevono ogni giorno il rancio loro.
§ 723. Nell'inverno poi a seconda dei bisogni, i detenuti nelle celle possono ver seco per la notte; ed anche per le ore di giorno, quando lo ravvisi conveniente il comandante del Corpo, la coperta del proprio letto, oltre al pastrano.
Storico versioni
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