Regolamento›Capo III
Art. 205
Intervento alle chiamate od ai turni di fatica ed esercizi di punizione.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 708. L'intervento alle chiamate con armi e bagaglio ed oggetti di bardatura, i turni di fatica, e gli esercizi di punizione, possono essere inflitti da qualunque superiore, e la loro durata è stabilita da chi l'infligge, se uffiziale, e negli altri casi dall'uffiziale di settimana.
§ 709. Il soldato punito coll'intervento ad una o più chiamate, vi si deve presentare ognora vestito ed armato, ed a quella di pulizia avrà inoltre gli oggetti ordinatigli.
Il soldato punito di turni di fatica straordinari, deve adempiere ad altri turni oltre quelli che gli toccano.
I soldati puniti coll'esercizio di punizione, devono intervenirvi in un coi consegnati. Esso durerà non meno di un'ora e non più di due, in tutti i giorni salvo i festivi, e si fa per cura dell'uffiziale di picchetto.
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