RegolamentoCapo III

Art. 204

Qualità e motivi delle punizioni.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 704. Le punizioni da infliggersi ai sott'uffiziali son: 1.° La consegna in quartiere da 1 a 60 giorni. 2.° La sala di disciplina da 1 a 15 giorni; 3.° La retrocessione dal grado. I castighi disciplinari per i caporali sono: 1.° La consegna in quartiere da 1 a 90 giorni; 2.° La prigione semplice da 1 ad 8 giorni se in una sala, e da 1 a 5 se in una cella; 3.° La prigione di rigore da 5 a 30 giorni se in una sala, da 4 a 20 se in una cella. 4.° La retrocessione dal grado. § 705. I castighi disciplinari pei soldati sono: 1.° Intervento ad una o più chiamate con armi e bagaglio, od oggetti di bardatura, per non più di cinque chiamate; 2.° Turni di fatica straordinari, per non più di cinque turni; 3.° Esercizi di punizioni da 1 a 10 giorni; 4.° Consegna in quartiere da 1 a 90 giorni. 5.° Prigione semplice da 1 a 90 giorni, se in una sala, e da 1 a 5 se in una cella; 6.° Prigione di rigore da 5 a 30 giorni se in una sala, e da 4 a 20 se in una cella, come ai caporali; 7.° Ferri corti da 1 a 4 giorni; 8.° Ferri incrocicchiati da 1 a 3 giorni; 9.° Retrocessione da appuntato; 10. Retrocessione da trombettiere di 1.ª classe a trombettiere di 2.ª classe. § 706. La consegna in quartiere, l'intervento alle chiamate e parate della guardia, i turni di fatica e gli esercizi di punizione, sono inflitti per le mancanze contro la montura o di poca vigilanza, od anche contro il servizio, la disciplina ed il contegno, quando siano leggiere, e non recidive: le altre punizioni sono inflitte per le mancanze di ogni altra specie, secondo la loro maggiore o minor gravità. § 707. Ove talun militare di bassa forza, nonostante le ammonizioni e le punizioni disciplinari inflittegli, continui ad esser cagione di scandalo, o incorra in qualche mancanza gravissima che però non costituisca un reato, potrà essere trasferito ad un Corpo di disciplina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-204

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Qualità e motivi delle punizioni. (Art. 204 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo