Regolamento›Titolo TERZO
Art. 195
Divieto di punire in presenza di un superiore o dopo il rapporto fattogli.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 676. Il militare graduato deve astenersi da ogni correzione, rimprovero o punizione in presenza d'un suo superiore, salvo che vi sia da lui autorizzato.
Similmente il graduato che abbia fatto rapporto sulla mancanza di un suo inferiore, deve, da quell'ora in poi, astenersi da ogni provvedimento finché riceva gli ordini, e l'autorizzazione opportuna dal superiore a cui ne ha riferito.
§ 677. Egli deve pur sempre astenersi dal fissare la durata delle punizioni inflitte da un suo superiore, salvo che vi sia da questo autorizzato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-195