RegolamentoCapo XII

Art. 169

Suoi doveri quando il cavallo cade ammalato.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 588. Se il cavallo è ammalato, ferito, o dimostra svogliatezza nel mangiare, o nel bere, il soldato, senza dilazione, ne fa rapporto al caporale di guardia alla scuderia, ed a quello della squadra, indicando le cagioni del male che gli possono essere note. § 589. Non trovandosi subito il veterinario, od essendo il cavaliere isolato, egli dà al cavallo quei primi soccorsi che l'esperienza e gl'insegnamenti ricevuti al Corpo gli avranno fatto conoscere proficui, avvertendo nel secondo caso di avvertirne il funzionario dell'Intendenza militare, se vi si trova, oppure quell'Autorità locale che ne fa le veci, onde ottenere tosto quei provvedimenti che meglio convengano al caso. § 590. Quando un cavallo è preso da dolori provenienti da ticchio, il che si riconosce dalla sua inquietudine, lo deve far passeggiare al trotto moderato per qualche tempo e stropicciarlo ben bene al ritorno in istalla. § 591. Essendo isolato, egli avrà cura di governare il cavallo, e di nutrirlo nello stesso modo che si usa al reggimento.
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Suoi doveri quando il cavallo cade ammalato. (Art. 169 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo