Art. 165 · Del soldato, suoi doveri in genere.
RegolamentoCapo XII

Art. 165

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Del soldato, suoi doveri in genere.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 581. Il soldato deve, per quanto da lui dipende, procacciare sempre il bene del servizio, impiegando a tal fine tutta la sua istruzione, ed abilità, senza riserva di arte, o di professione alcuna. Affezionato alla sua condizione, egli deve adoperarsi con ogni cura per profittare delle varie scuole, istruzioni ed esercizi militari. Procurerà specialmente di profittare delle istruzioni di lettere e conteggio, siccome quelle che possono molto giovare al suo avvenire, ed abilitarlo a rendere più importanti servigi.
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