Regolamento›Capo XI
Art. 157
314 / 413Contegno cogl'inferiori.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 558. Egli deve astenersi severamente dall'usare verso il soldato, e specialmente verso le reclute, motteggi, discorsi o modi pungenti, sprezzanti od ingiusti, procurando invece di avvezzarsi ad una savia moderazione.
§ 559. Per altra parte non gli è lecito di entrare in quella famigliarità coi suoi subordinati, che potrebbe nuocere alla sua autorità, nè dimenticherà mai questa al punto di giuocare seco loro, o di togliere loro danaro ad imprestito.
§ 560. Deve indicare loro gli errori in cui cadono, e suggerire il modo di evitarli, guardandosi dal rimproverarli con isdegno, od alla presenza di persone estranee.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-157