Titolo VII

Art. 41

In vigore dal 16 feb 2001
L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valla d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta. Il Presidente della Regione, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-41

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