Titolo IX

Art. 45

In vigore dal 11 mar 1948
Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-45

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Art. 45 Statuto speciale per la Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo