Titolo IX
Art. 45
In vigore dal 11 mar 1948
Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio.
La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-45