Titolo VI

Art. 40

In vigore dal 11 mar 1948
L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali. Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rapprentanti degli insegnanti.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-40

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