Titolo VI

Art. 38

In vigore dal 11 mar 1948
Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana. Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana. Le amministrazioni statali assumono in servizio nella, Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-38

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