Titolo V
Art. 36
In vigore dal 11 mar 1948
La Giunta regionale, in caso di necessità e urgenza, può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio.
I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.
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