Titolo V
Art. 32
In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente della Regione, la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-32
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-32