Titolo V
Art. 29
In vigore dal 11 mar 1948
Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta, L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-29