Titolo V
Art. 27
In vigore dal 16 feb 2001
L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.
L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-27