Titolo V

Art. 27

In vigore dal 16 feb 2001
L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle. L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-27

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