Titolo V

Art. 33

Abrogato
In vigore dal 16 feb 2001
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2

Note all'articolo

  • La L. Costituzionale 31 gennaio 2001, n.2 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalita' di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-33

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