Titolo V

Art. 35

In vigore dal 16 feb 2001
L'ufficio di Presidente della Regione o di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-35

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Art. 35 Statuto speciale per la Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo