Titolo V
Art. 35
In vigore dal 16 feb 2001
L'ufficio di Presidente della Regione o di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-35
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-35