Titolo VIII
Art. 43
In vigore dal 11 mar 1948
Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia, coi principi delle leggi dello Stato.
La facoltà di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-43