Titolo IX
Art. 46
In vigore dal 11 mar 1948
La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-46