Titolo IX

Art. 46

In vigore dal 11 mar 1948
La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-46

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Art. 46 Statuto speciale per la Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo