Titolo X

Art. 51

In vigore dal 11 mar 1948
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-51

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Art. 51 Statuto speciale per la Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo