Titolo X
Art. 49
In vigore dal 11 mar 1948
La prima elezione del Consiglio della Valle avrà luogo, in conformità all' del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo sentito il Consiglio della Valle.
Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
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