Titolo IX

Art. 44

In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente della Regione per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico. Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile. Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-44

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Art. 44 Statuto speciale per la Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo