Titolo VIII

Art. 42

In vigore dal 11 mar 1948
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 42 Statuto speciale per la Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo