AccordoCapo 2

Art. 2.5

Trattamento degli investimenti

In vigore dal 31 ago 2023
.5 Trattamento degli investimenti 1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo e ne garantisce la piena protezione e sicurezza conformemente ai paragrafi da 2 a 7 e all'allegato 3 (Intesa sul trattamento degli investimenti). 2. Una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 se una misura, o una serie di misure, da essa adottata costituisce: a) un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi; b) una violazione fondamentale del principio del giusto processo nei procedimenti giudiziari e amministrativi; c) un comportamento manifestamente arbitrario; d) una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso; e) un trattamento abusivo come coercizione, abuso di potere o simili comportamenti lesivi della buona fede; o f) una violazione di qualunque altro elemento dell'obbligo di trattamento giusto ed equo assunto dalle parti conformemente al paragrafo 3. 3. Un trattamento non elencato al paragrafo 2 può costituire una violazione del trattamento giusto ed equo qualora le parti abbiano così concordato secondo le procedure di cui all'.3 (Modifiche). 4. Nell'applicare i paragrafi da 1 a 3 un organo di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie) può tener conto di eventuali dichiarazioni specifiche effettuate da una parte a un investitore dell'altra parte per indurlo a effettuare un investimento disciplinato, tali da ingenerare legittime aspettative successivamente deluse da tale parte, e sulle quali l'investitore abbia fatto affidamento nel decidere di effettuare o mantenere detto investimento. 5. Si precisa che l'espressione "piena protezione e sicurezza" di cui al paragrafo 1 si riferisce agli obblighi di una parte di agire nel modo che possa ritenersi ragionevolmente necessario per tutelare la sicurezza fisica degli investitori e degli investimenti disciplinati. 6. Qualora una parte abbia concluso un accordo scritto con investitori dell'altra parte o con investimenti disciplinati che soddisfa tutte le condizioni seguenti, tale parte non può violare tale accordo mediante l'esercizio dei pubblici poteri. Le condizioni sono le seguenti: a) l'accordo scritto è concluso e prende effetto dopo la data di entrata in vigore del presente accordo1; ______  1 Si precisa che un accordo scritto che è concluso e prende effetto dopo la data di entrata in vigore del presente accordo non comprende il rinnovo o la proroga di un accordo conformemente alle disposizioni dell'accordo originario e a condizioni identiche o sostanzialmente identiche all'accordo originario che è stato concluso ed è entrato in vigore prima della data di entrata in vigore del presente accordo. b) l'investitore fa affidamento sull'accordo scritto nel decidere di effettuare o mantenere l'investimento disciplinato diverso dall'accordo scritto stesso e la violazione danneggia effettivamente tale investimento; c) l'accordo scritto1 crea diritti e obblighi reciproci e vincolanti per entrambe le parti in relazione a detto investimento; e ______  1 Per "accordo scritto" si intende un accordo scritto concluso da una parte con un investitore dell'altra parte o con un suo investimento, negoziato ed eseguito da entrambe le parti, per mezzo di uno o più strumenti. d) l'accordo scritto non contiene alcuna clausola in materia di risoluzione delle controversie tra le parti di tale accordo mediante arbitrato internazionale. 7. La violazione di un'altra disposizione del presente accordo o di un altro accordo internazionale non implica necessariamente una violazione del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-2-5

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