Accordo›Capo 2
Art. 2.4
Trattamento della nazione più favorita
In vigore dal 31 ago 2023
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Trattamento della nazione più favorita
1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda l'esecuzione di questi ultimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai seguenti settori:
a) servizi di comunicazione, esclusi i servizi postali e i servizi di telecomunicazione;
b) servizi ricreativi, culturali e sportivi;
c) pesca e acquacoltura;
d) silvicoltura e caccia; e
e) attività estrattive, compresi il petrolio e il gas.
3. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere agli investitori dell'altra parte o agli investimenti disciplinati i benefici di qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o internazionale entrato in vigore prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
4. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere agli investitori dell'altra parte o agli investimenti disciplinati i benefici di:
a) qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o multilaterale che comprende impegni a eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli agli investimenti tra le parti o impone il ravvicinamento delle legislazioni delle parti in uno o più settori economici1;
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 1 Si precisa che, a norma della presente lettera, la Comunità
economica ASEAN rientra nel concetto di accordo regionale.
b) qualsiasi trattamento derivante da un accordo internazionale diretto a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o
c) qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o misure prudenziali conformemente all'articolo VII dell'accordo generale sugli scambi di servizi1 o al suo allegato sui servizi finanziari.
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 1 Quale contenuto nell'allegato 1b dell'accordo di Marrakech che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.
5. Si precisa che il termine "trattamento" di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure o i meccanismi di risoluzione delle controversie, quali quelli di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), previsti da altri accordi bilaterali, regionali o internazionali. Gli obblighi sostanziali previsti da tali accordi non sono qualificabili di per sè come "trattamento" e non possono pertanto essere presi in considerazione nel valutare una violazione del presente articolo. Le misure di una parte a norma di tali obblighi sostanziali sono considerate "trattamento".
6. Il presente articolo è interpretato conformemente al principio eiusdem generis2.
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 2 Si precisa che il presente paragrafo non può essere
interpretato nel senso di impedire l'interpretazione di altre disposizioni del presente accordo, ove opportuno, conformemente al principio eiusdem generis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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