AccordoCapo 2

Art. 2.3

Trattamento nazionale

In vigore dal 31 ago 2023
.3 Trattamento nazionale 1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda la loro esecuzione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri investitori e ai loro investimenti. 2. In deroga al paragrafo 1 e, nel caso del Vietnam, fatto salvo l'allegato 2 (Esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale), una parte può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'esecuzione di un investimento disciplinato purchè tali misure non siano incompatibili con gli impegni di cui, rispettivamente, all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) dell'accordo di libero scambio, qualora si tratti di: a) misure adottate alla data di entrata in vigore del presente accordo o anteriormente a tale data; b) misure di cui alla lettera a), che vengono prorogate, sostituite o modificate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, purchè tali misure, una volta prorogate, sostituite o modificate, non si rivelino meno compatibili con il dettato del paragrafo 1 rispetto alle stesse misure esistenti prima della proroga, sostituzione o modifica; o c) misure non contemplate dalla lettera a) o b), purchè non siano applicate a investimenti effettuati nel territorio della parte prima della data di entrata in vigore di tali misure1 o in modo tale da causare danni o perdite a tali investimenti. ______  1 Ai fini della presente lettera, le parti convengono che, se una parte ha previsto un ragionevole periodo di introduzione progressiva ai fini dell'attuazione di una misura, oppure se ha cercato in qualsiasi altro modo di affrontare gli effetti di tale misura sugli investimenti effettuati prima della data di entrata in vigore della misura stessa, occorre tenere conto di tali fattori per determinare se la misura causi danni o perdite agli investimenti effettuati prima della data di entrata in vigore della misura.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-2-3

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Trattamento nazionale (Art. 2.3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo