Accordo›Capo 2
Art. 2.1
Ambito di applicazione
In vigore dal 31 ago 2023
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Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica:
a) agli investimenti disciplinati, e
b) agli investitori di una parte in relazione all'esecuzione dei loro investimenti disciplinati.
2. Gli .3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano:
a) ai servizi audiovisivi;
b) all'estrazione, alla fabbricazione e alla lavorazione1 di materiali nucleari;
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 1 Si precisa che la lavorazione di materiali nucleari comprende
tutte le attività incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, N4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330.
c) alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
d) al cabotaggio marittimo nazionale2;
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 2 Fatto salvo l'ambito delle attività che costituiscono il
"cabotaggio" in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari interne, a norma della presente sottosezione il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e un altro porto o luogo ubicato nello stesso Stato membro dell'Unione o in Vietnam, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo ubicato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e destinato allo stesso porto o luogo.
e) ai servizi di trasporto aereo interno e internazionale, con voli di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i servizi di sistemi telematici di prenotazione;
iv) i servizi di assistenza a terra; e
v) i servizi di gestione degli aeroporti;
e
f) ai servizi prestati e alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri.
3. Gli .3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti1.
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 1 Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" si intendono anche
gli "aiuti di Stato" quali definiti nel diritto dell'Unione. Per il Vietnam, per "sovvenzione" si intendono anche gli incentivi e gli aiuti agli investimenti quali gli aiuti concessi agli impianti di produzione, la formazione delle risorse umane e le attività volte a rafforzare la competitività, come gli aiuti a livello di tecnologia, ricerca e sviluppo, il patrocinio gratuito, le informazioni di mercato e la promozione commerciale.
4. Il presente capo non si applica ai regimi previdenziali delle parti nè alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
5. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte, nè alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
6. A eccezione degli .1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione), nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di limitare gli obblighi delle parti di cui al capo 9 (Appalti pubblici) dell'accordo di libero scambio o di imporre ulteriori obblighi in materia di appalti pubblici. Si precisa che le misure in materia di appalti pubblici conformi al capo 9 (Appalti pubblici) dell'accordo di libero scambio non sono considerate una violazione degli .1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione).
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