AccordoCapo 1

Art. 1.1

Obiettivo

In vigore dal 31 ago 2023
Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione", IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, e IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD da una parte, di seguito denominati congiuntamente la "parte UE", e LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, dall'altra, di seguito denominata "Vietnam", di seguito denominate congiuntamente le " parti", CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012 ("accordo di partenariato e cooperazione"), nonché dell'importanza del vincolo economico, commerciale e di investimento che le unisce, il quale trova riscontro anche nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, firmato a Hanoi il 30 giugno 2019 ("accordo di libero scambio"); DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto economico nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che il presente accordo creerà un nuovo clima favorevole allo sviluppo degli investimenti tra le parti; RICONOSCENDO che il presente accordo completerà e promuoverà iniziative di integrazione economica regionale; DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, e a promuovere gli investimenti nel quadro del presente accordo nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché dei pertinenti accordi dei quali sono parti e delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute; DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilità, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il benessere generale, riaffermando a tal fine la loro volontà di promuovere gli investimenti; RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'accordo di libero scambio; RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza, che trova riscontro nei rispettivi impegni nel quadro dell'accordo di libero scambio; RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 ("accordo OMC"), e da altri accordi e intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono firmatarie, in particolare l'accordo di libero scambio; DESIDEROSE di promuovere la competitività delle loro aziende garantendo loro un quadro giuridico prevedibile per le loro relazioni di investimento, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: .1 Obiettivo Il presente accordo ha per obiettivo il miglioramento delle relazioni di investimento tra le parti, conformemente alle sue disposizioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-1-1

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