Accordo›Capo 2
Art. 2.2
Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione
In vigore dal 31 ago 2023
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Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione
1. Le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori o la promozione e la tutela della diversità culturale.
2. Si precisa che il presente capo non può essere interpretato come un impegno di una parte a non modificare il proprio quadro giuridico e regolamentare, anche in un modo tale da incidere negativamente sull'esecuzione degli investimenti o sulle aspettative di profitto di un investitore.
3. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 4, nei seguenti casi la decisione di una parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione non costituisce una violazione del presente capo:
a) in assenza di un impegno specifico, nei confronti di un investitore dell'altra parte o di un investimento disciplinato dal diritto o da un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; o
b) in conformità di condizioni che regolano la concessione, il rinnovo o il mantenimento di tale sovvenzione.
4. Si precisa che nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di interrompere la concessione di una sovvenzione1 o di richiederne il rimborso, oppure nel senso di imporre a tale parte di compensare l'investitore per tale interruzione o rimborso, se questi ultimi sono stati ordinati da una delle sue autorità competenti di cui all'allegato 1 (Autorità competenti).
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 1 Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" si intendono anche
gli "aiuti di Stato" quali definiti nel diritto dell'Unione. Per il Vietnam, per "sovvenzione" si intendono anche gli incentivi e gli aiuti agli investimenti quali gli aiuti concessi agli impianti di produzione, la formazione delle risorse umane e le attività volte a rafforzare la competitività, come gli aiuti a livello di tecnologia, ricerca e sviluppo, il patrocinio gratuito, le informazioni di mercato e la promozione commerciale.
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