Accordo›Capo 2
Art. 2.6
Indennizzo delle perdite
In vigore dal 31 ago 2023
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Indennizzo delle perdite
1. Gli investitori di una parte, i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio dell'altra parte, ottengono da quest'ultima, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da tale altra parte ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi paese terzo.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, agli investitori di una parte che, in una delle situazioni previste dal paragrafo 1, subiscano perdite nel territorio dell'altra parte, è accordata una restituzione o un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva dall'altra parte, qualora tali perdite derivino:
a) dalla requisizione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, a opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte; o
b) dalla distruzione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, a opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte, senza che la situazione lo richiedesse.
Storico versioni
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