Allegato A
Art. 11
Scopo e rinuncia ai privilegi e alle immunità
In vigore dal 12 set 2020
Scopo e rinuncia ai privilegi e alle immunità
1. I privilegi e le immunità previsti dal presente Protocollo non sono previsti per il beneficio personale delle persone a cui sono stati concessi. Il loro scopo è esclusivamente quello di assicurare il libero funzionamento dello SKAO e la completa indipendenza delle persone a cui sono stati concessi.
2. Le autorità competenti hanno il dovere di revocare qualsiasi immunità, laddove il loro mantenimento ostacolerebbe il corso della giustizia e la revoca non comporti pregiudizio agli interessi dello SKAO.
3. Le autorità competenti di cui al presente Articolo, paragrafo 2, sono:
(a) gli Stati Membri, nel caso dei loro Rappresentanti;
(b) il Consiglio, nel caso del Direttore Generale; e
(c) il Direttore Generale nel caso di tutto il Personale, i familiari del Personale, gli Esperti o qualsiasi altra persona o persone che beneficiano delle immunità ai sensi del presente Protocollo.
Storico versioni
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