Allegato A
Art. 9
Gli Esperti
In vigore dal 12 set 2020
Gli Esperti
1. Gli Esperti godono dell'inviolabilità di tutti i loro documenti ufficiali nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni per conto dello SKAO, incluso durante i viaggi effettuati nello svolgimento delle loro funzioni.
2. Gli Stati Membri adottano le misure necessarie per facilitare la libera circolazione degli Esperti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente alla normativa nazionale.
Storico versioni
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