Allegato B
Art. 3
Piano di finanziamento
In vigore dal 12 set 2020
Piano di finanziamento
1. Ciascun piano di finanziamento è approvato con il voto unanime del Consiglio.
2. Ogni Membro e Membro Associato contribuirà secondo quanto previsto dal Programma di finanziamento.
3. Un piano di contribuzione finanziaria iniziale deve essere approvato all'unanimità nel corso della prima riunione del Consiglio o, successivamente e non appena opportuno.
4. I contributi finanziari dei Membri e dei Membri Associati sono eseguiti secondo un metodo descritto nel programma di finanziamento pertinente.
5. Il Direttore Generale dovrà presentare, per l'approvazione del Consiglio, un piano di pagamento al fine di individuare la quota contanti di contribuzione minima, nonché i termini e le condizioni per eventuali altri pagamenti che devono essere effettuati dai Membri e dai Membri Associati per un periodo prescritto. I Membri e i Membri Associati sono tenuti a versare contributi in contante in minima parte.
6. Se i contributi finanziari che un Membro o un Membro Associato intende finanziare in base al relativo piano di finanziamento non sono allineati al calendario dei pagamenti di cui al paragrafo 5 del presente Articolo, un adeguato profilo dei contributi deve essere concordato con il Direttore Generale prima dell'approvazione del piano di pagamento del Consiglio. Il Direttore Generale terrà conto di tali disposizioni nei successivi piani di pagamento.
7. I Membri e i Membri Associati possono apportare contributi volontari in aggiunta a quelli previsti nel programma di finanziamento.
Storico versioni
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