Allegato B
Art. 7
Paesi ospiti
In vigore dal 12 set 2020
Paesi ospiti
1. I beni e le infrastrutture messe a disposizione da un paese ospitante in conformità ad un accordo di sede concluso tra un paese ospitante e lo SKAO e incorporate in SKA-1 o fasi successive del progetto SKA, sono valutate secondo una metodologia concordata tra il paese ospitante e lo SKAO e approvata dal Consiglio.
2. Il valore delle infrastrutture e dei beni messi a disposizione e integrati a norma del paragrafo 1 del presente articolo viene accreditato dal Consiglio quale contributo finanziario al bilancio di costruzione di una fase successiva a SKA-1, salvo diversamente concordato con tale Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-08-14;115#art-ab-7