Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 12 set 2020
1. Dalle disposizioni della Convenzione di cui all' della presente legge, ad esclusione degli della Convenzione medesima, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dall' della Convenzione e dall' dell'Allegato B alla Convenzione medesima si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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