Convenzione

Art. 14

Risoluzione delle controversie

In vigore dal 12 set 2020
Risoluzione delle controversie Qualsiasi controversia tra Membri o tra un Membro, o più Membri, e SKAO relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non potrà essere risolta mediante negoziazione, dovrà essere sottoposta, su richiesta di una delle Parti della controversia, alla Corte permanente di arbitrato, ai sensi delle pertinenti norme sull'arbitrato della Corte permanente di arbitrato, salvo che le Parti della controversia non abbiano concordato un altro metodo di risoluzione della controversia.
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urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115#art-c-14

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