Convenzione
Art. 16
Ritiro
In vigore dal 12 set 2020
Ritiro
1. Dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Membro potrà in qualsiasi momento recedere dalla presente Convenzione, dando comunicazione scritta del suo recesso al depositario. Il recesso è ammesso a condizione che il Membro che intenda recedere abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo che il Consiglio non decida di sollevarlo da tali obblighi.
2. Il Membro che recede rimarrà responsabile di tutti gli obblighi diretti e contingenti nei confronti di SKAO cui era soggetto alla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di recesso fino al momento in cui il recesso diverrà effettivo. Il recesso sarà efficace dodici mesi dopo la ricezione della notifica del recesso, salvo che il Consiglio non decida di autorizzare il ritiro in tempi minori e a condizione che il Membro che recede abbia adempiuto ai suoi obblighi.
3. Il Membro che recede non potrà avanzare pretese rispetto alle attività di SKAO o all'ammontare dei contributi finanziari che ha già versato. Il Membro che recede non dovrà incorrere in alcuna nuova responsabilità per obblighi derivanti da operazioni di SKAO effettuate dopo la data in cui la notifica del recesso sia stata ricevuta dal depositario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-08-14;115#art-c-16