Convenzione
Art. 11
Diritti di proprietà intellettuale
In vigore dal 12 set 2020
Diritti di proprietà intellettuale
1. SKAO si doterà di un Regolamento sulla proprietà intellettuale che sarà approvato dal Consiglio all'unanimità.
Qualsiasi modifica, da parte del Consiglio, del Regolamento sulla proprietà intellettuale richiederà una maggioranza di due terzi, fatta eccezione per quelle disposizioni, identificate nel Regolamento, per la cui modifica è richiesta l'unanimità.
2. Tale Regolamento dovrà garantire che la proprietà intellettuale sia gestita in modo tale da minimizzare i rischi e i costi legati alla proprietà intellettuale per lo SKAO.
3. Tale Regolamento dovrà definire il riferimento secondo cui, al di fuori dell'ambito SKA, i soggetti partecipanti ai progetti realizzati dallo SKAO saranno in grado di sfruttare eventuali innovazioni da essi derivanti.
4. Il Consiglio potrà decidere di concedere l'accesso alla proprietà intellettuale di conoscenze acquisite attraverso la concessione di sublicenze non esclusive, mondiali, esenti da diritti d'autore, perpetue e irrevocabili ai contributori SKA, in base alle quali sarà consentito l'utilizzo di tali prodotti di innovazione e di lavoro, subordinatamente all'ottenimento di licenze appropriate in base ai precedenti diritti di proprietà intellettuale e diritti di proprietà intellettuale di terzi, ai fini del Progetto SKA e per altri scopi di ricerca e istruzione a scopo non commerciale, a condizione che tali sublicenze non coprano attività intraprese dai sublicenziatari in concorrenza con il proprietario della proprietà intellettuale di conoscenze acquisite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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