Convenzione
Art. 17
Risoluzione e scioglimento
In vigore dal 12 set 2020
Risoluzione e scioglimento
1. La presente Convenzione potrà essere risolta, in qualunque momento, con voto unanime del Consiglio. La risoluzione non avrà efficacia finché gli obblighi di SKAO, nei confronti dei Paesi Ospitanti, anche in relazione alla dismissione dello SKA, non siano stati adempiuti. Una volta adempiuti, il Consiglio deciderà la data dalla quale decorrerà l'efficacia della risoluzione. In caso di risoluzione, SKAO sarà sciolto e cesserà di esistere come Organizzazione Internazionale. Qualsiasi attività sarà liquidata e il ricavato verrà distribuito tra i Membri in misura proporzionale rispetto ai contributi versati da quando ne sono divenuti Membri.
2. Eventuali passività di SKAO saranno poste a carico dei Membri in misura proporzionale rispetto ai contributi versati, da quando ne sono divenuti Membri e fino al momento della decisione di risoluzione. Nel caso in cui gli obblighi o le passività sostenuti da SKAO eccedano i fondi totali disponibili in quel momento, il Consiglio, con decisione unanime, provvederà ad aumentare il contributo di ciascun Membro per tale obbligo o responsabilità.
Storico versioni
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