Allegato A
Art. 2
Immunità da procedimenti legali
In vigore dal 12 set 2020
Immunità da procedimenti legali
Nell'ambito delle sue attività ufficiali, lo SKAO gode dell'immunità da procedimenti legali ad eccezione:
(a) nella misura in cui, in un caso particolare, con una decisione del Consiglio, lo SKAO vi rinunci;
(b) in relazione ad un'azione civile da parte di terzi per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo appartenente o utilizzato per conto dello SKAO o in relazione ad un'infrazione stradale;
(c) in relazione ad una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell' della Convenzione;
(d) nel caso di un ordine di sequestro conservativo, in seguito ad una decisione delle autorità amministrative o giudiziarie, degli stipendi, salari ed emolumenti dovuti dallo SKAO a un membro del suo Personale; e
(e) in relazione ad una contro denuncia direttamente collegata ad una denuncia principale proposta dallo SKAO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-08-14;115#art-aa-2