Allegato A
Art. 3
I locali
In vigore dal 12 set 2020
I locali
1. I Locali sono inviolabili. Chiunque abbia libero accesso in virtù di una qualsiasi disposizione legale non può esercitare tale autorità nei confronti dei locali, a meno che non sia stato autorizzato dal Direttore Generale o dal Responsabile dei Locali nominato dal Direttore Generale e che agisce per conto del Direttore Generale.
2. Tale permesso può essere presunto in caso di incendio o altre emergenze che richiedano un'azione protettiva immediata. Chiunque sia entrato nei Locali con presunto permesso del Direttore Generale o del Responsabile dei Locali, deve lasciare immediatamente i locali se richiesto dal Direttore Generale o dal Responsabile dei Locali.
3. Il Direttore Generale notifica a ciascuno Stato Membro interessato i nomi dei Responsabili dei Locali situati nella sua giurisdizione.
4. Lo SKAO non consente che i suoi Locali siano utilizzati per attività illecite o fungano da rifugio o da asilo per chiunque stia affrontando una procedura giudiziaria o amministrativa in uno Stato Membro.
5. Gli Archivi ovunque situati e da chiunque custoditi sono sempre inviolabili.
Storico versioni
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