Allegato A

Art. 8

Privilegi e immunità dei Rappresentanti

In vigore dal 12 set 2020
Privilegi e immunità dei Rappresentanti 1. I rappresentanti che assolvono alle loro funzioni in uno Stato Membro, e ad eccezione dei casi particolari in cui tale immunità sia stata revocata dall'autorità competente di cui all', godono dei seguenti privilegi e immunità: (a) immunità dai procedimenti giudiziari in relazione a tutti gli atti da loro compiuti nella loro veste ufficiale, comprese le parole pronunciate o scritte. Tale immunità continuerà ad essere accordata anche dopo la cessazione dalla carica di Rappresentante. Detta immunità non si applica alle infrazioni al codice della strada e ai danni provocati da un veicolo da loro guidato; (b) inviolabilità di tutti i loro documenti ufficiali relativi all'esercizio delle loro funzioni nell'ambito delle Attività Ufficiali dello SKAO; e (c) gli Stati Membri adottano le misure necessarie per facilitare la libera circolazione dei Rappresentanti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente alla normativa nazionale. 2. Lo SKAO fornirà adeguata documentazione di accreditamento o di autorizzazione ai Rappresentanti. 3. Nessuno Stato membro è tenuto a estendere i privilegi e le immunità di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera c), ai propri cittadini o residenti permanenti.
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